Articolo 1 – Oggetto
Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014 e mod. e Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’organismo di composizione della Crisi d’Impresa da sovra indebitamento istituito presso l’associazione Restart Trapani ets (di seguito “Organismo”), che eroga il servizio di gestione della Crisi d’Impresa da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e mod. seguenti, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all’organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.
Articolo 2 – Funzioni e obblighi
L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del Decreto n. 202/2014 e mod. e Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Articolo 3 – Rappresentanza legale e negoziale
La rappresentanza legale e negoziale dell’Organismo è attribuita al Presidente dell’ ASSOCIAZIONE RESTART TRAPANI ETS.
Articolo 4 – Organi
Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:
a) un referente;
b) una segreteria amministrativa.
Articolo 5 – Referente
Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della Crisi.
La durata della carica del Referente è regolata con delibera del Consiglio dell’Associazione. Può essere rieletto.
Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato “A”). Il referente cura l’organizzazione dell’Organismo:
- al Ministero per l’inclusione nell’elenco dei gestori della Crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della Crisi;
- è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori della Crisi aderenti all’Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
Il Referente dispone gli impegni di spesa per la gestione ordinaria dell’organismo.
In caso di somma urgenza il Referente adotta gli impegni di spesa di carattere straordinario nonché quelli superiori ad Euro 2.500/00 e relaziona al Consiglio che potrà ratificare o meno il suo operato.
Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014 e mod. e del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall’organismo ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014 e mod. e del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
L’attività prestata dal Referente è oggetto di remunerazione determinata a norma dell’art 15 del presente regolamento.
Articolo 6 – Segreteria amministrativa
La segreteria amministrativa è composta da un segretario nominato dal Consiglio e da un massimo di numero 2 persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio. L’attività prestata dalla Segreteria è oggetto di remunerazione determinata a norma dell’art 15 del presente regolamento. Essa ha sede presso l’Organismo.
La segreteria dell’Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della Crisi.
La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della Crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente dal debitore o dal suo legale o a mezzo pec.
La segreteria:
- verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della Crisi;
- effettua l’annotazione nell’apposito registro delle Crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento degli acconti da parte del debitore sul conto corrente intestato all’Organismo;
- Predispone il preventivo della procedura ed il contratto da sottoporre alla firma del debitore.
- Cura e monitora la corrispondenza dell’Organismo proponendo al Referente la bozza di missiva sia in uscita che in replica.
- Verifica e liquida i compensi da attribuire ai gestori della Crisi;
- Coadiuva il referente in sede di incontri con il debitore;
- Predispone gli atti relativi ai fatti modificativi dell’Organismo coadiuvando il Referente nei rapporti con il Ministero della Giustizia, compresa la statistica annuale e la pubblicazione degli incarichi;
- Predispone tutti gli atti e gli adempimenti relativi ai rapporti con il Consiglio.
Articolo 7 – Iscrizione e modifiche
Il rappresentante legale dell’”Organismo”, ovvero il referente in qualità di suo delegato, cura l’iscrizione e le modifiche dell’Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della Crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Le domande di iscrizione nell’Elenco dei Gestori della Crisi dell’Organismo devono essere presentate in forma cartacea al protocollo dell’OCC ovvero a mezzo PEC all’indirizzo restart.trapani@pec.it.
Articolo 8 – Formazione dei gestori della crisi
Ai fini della nomina come gestori della Crisi e per lo svolgimento delle relative funzioni occorre che l’iscritto sia in regola con le norme sulla formazione professionale obbligatoria (FPC) oltre che in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014 e mod. e Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Articolo 9 – Gestori della crisi
La nomina del gestore della Crisi, incaricato della composizione della Crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo di cui sia verificato il possesso dei requisiti di cui alla precedente art 8.
Per una stessa pratica il Referente può anche nominare un collegio di gestori della Crisi di non più di tre componenti.
La nomina del gestore della Crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell’elenco di cui all’art. 3 del decreto n. 202/2014 e mod. e Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza secondo criteri di rotazione che tengano conto, tra l’altro, del numero di incarichi in corso e della natura e della gravità della situazione di Crisi del debitore.
Il gestore della Crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della Crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014 e mod. e Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
I compensi spettanti al Gestore saranno nella misura massima del 60% di quanto effettivamente versato dal debitore all’Organismo, al netto dell’Iva, secondo le modalità di cui all’art 6 lett f) del presente regolamento.
Detti compensi saranno comprensivi del contributo previdenziale del 4%.
Il Gestore della Crisi con l’accettazione riconosce senza condizioni la percentuale dei compensi attribuitagli dal Referente in sede di nomina.
È fatto espresso divieto al Gestore di richiedere/accettare/percepire da chiunque compensi e/o rimborsi per titolo o causa riferibili al debitore.
Nel caso di incarico svolto parzialmente i compensi da attribuirsi al Gestore della Crisi sostituito saranno determinati dal Referente sulla scorta dell’entità dell’incarico residuo e della relazione di rendiconto prodotta dallo stesso Gestore sostituito.
Qualora la sostituzione avvenga nella fase giudiziale il rendiconto è depositato al fascicolo della procedura per la sua approvazione.
Articolo 10 – Accettazione dell’incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore
Il gestore della Crisi comunica l’accettazione dell’incarico non oltre 5 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec.
Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il gestore della Crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità. Deve sottoscrivere altresì una dichiarazione attestando la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’art. 11 del presente regolamento. A seguito dell’accettazione, la segreteria mette in contatto il debitore ed il gestore nominato.
Articolo 11 – Requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore
Il Gestore della Crisi, ai fini dell’assunzione dell’incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all’art. 4 del decreto n. 202/2014 e mod. e Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e deve inoltre:
- essere in regola con le norme della formazione obbligatoria prevista dal DM 202/2014 e mod. succ. e il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza per i Gestori della Crisi;
- essere in regola con le norme ordinistiche sulla formazione professionale continua (FPC);
- essere in regola con il pagamento degli oneri dichiarativi e contributivi dovuti alla Cassa di Previdenza;
- non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni diversi dal semplice richiamo;
- essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestore della Crisi;
- essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC).
- Il Gestore assume l’onere di trasmettere alla segreteria dell’Organismo i percorsi formativi specifici conseguiti ed i relativi attestati di frequenza.
Articolo 12 – Ausiliari del gestore
Il gestore della Crisi può avvalersi di ausiliari, esperti in materie specifiche e con particolari competenze, nell’espletamento delle proprie funzioni.
Il gestore dirige l’attività svolta dal suo ausiliario e ne è responsabile.
All’ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all’art. 2232 c.c.
Qualora fosse necessaria la nomina di Ausiliari, la Segreteria predispone il preventivo relativo all’integrazione delle spese da sostenere per l’opera dello stesso e lo trasmette al debitore/consumatore per la formale accettazione unitamente al curriculum professionale dell’ausiliario.
Il Referente, ricevuta l’accettazione del preventivo integrativo dal debitore/consumatore, autorizza la nomina dell’Ausiliario.
Articolo 13 – Rinuncia dell’incarico
Il gestore della Crisi non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi.
La rinuncia va portata a conoscenza dell’organismo e del referente tramite pec, accompagnata dal Rendiconto della sua attività.
In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.
L’avvicendamento con il nuovo Gestore non può comportare alcun aggravio di spesa in capo al debitore.”
Articolo 14 – Incompatibilità e decadenza
Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall’incarico, come gestori della Crisi incaricati per procedure gestite dall’Organismo medesimo.
Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:
- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del Codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.
Il gestore della Crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera “A” al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.
Articolo 15 – Obbligo di riservatezza
Il procedimento di composizione della Crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014 e mod. e Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
I gestori della Crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.
L’Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014 e mod. e Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall’art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Gli iscritti all’Albo sono tenuti al rispetto dell’obbligo del segreto professionale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.
Articolo 16 – Compensi spettanti ai gestori e all’organismo di composizione
I compensi dell’Organismo dovuti dal debitore sono espressamente da questi accettati per sottoscrizione del preventivo, del contratto ed infine indicati, con le eventuali modifiche di aggiornamento delle attività e passività, nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi; essi comprendono i compensi da destinarsi alla remunerazione dell’opera del Gestore della Crisi.
In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014 e mod. e Il Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza le cui risultanze saranno distintamente ed espressamente indicate nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi.
Al momento del conferimento dell’incarico l’Organismo comunica al debitore il grado di complessità dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico, indicando i dati della polizza assicurativa di cui all’art. 4, comma 3 lett. c) D.M. 202/2014 e mod. e Il Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
Il debitore al momento della domanda è tenuto a versare un importo fisso di euro 200,00 (duecento/00), quale fondo spese non ripetibile anche a titolo di acconto sul compenso complessivo che sarà determinato sulla base del preventivo, del contratto e di successivi adeguamenti nella relazione particolareggiata. In mancanza del suddetto versamento l’Organismo non è tenuto a dare corso alla procedura.
I compensi dovuti per le pratiche di liquidazione, limitatamente alla fase stragiudiziale, sono concordati in misura fissa, mentre per la fase liquidatoria saranno liquidati dal Giudice tenuto conto del preventivo contrattuale e del DM 202/2014 e mod. e Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tutti i versamenti dovranno essere effettuati dal debitore a mezzo di bonifico bancario.
La percentuale di compenso destinata al gestore e/o referente è da intendersi comprensiva del contributo previdenziale e di ogni onere accessorio comunque qualificato e/o denominato, cosicché il gestore e/o il referente non sarà autorizzato a gravare l’OCC di costi aggiuntivi per il pagamento dei suddetti oneri. La ripartizione del compenso spettante al gestore e al referente sarà effettuata, in percentuale, solo sulle somme effettivamente corrisposte dal debitore all’organismo. Il compenso da parte del debitore è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste di cui al CCII.
Articolo 17 – Responsabilità
L’ Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell’incarico.
Resta ferma la responsabilità personale del gestore della Crisi designato dal referente nell’adempimento della prestazione.
Articolo 18 – Entrata in vigore
Il Presente Regolamento, ove approvato dal competente Ministero della Giustizia, entrerà in vigore a partire dalla sua approvazione e relativa emanazione del PDG da parte del Ministero.
Allegato “A”
Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi di impresa e dell’insolvenza dell’OCC RESTART Trapani, ai sensi dell’art. 10 c. 5 del decreto 202/2014 e mod. e del Codice della Crisi di Impresa
Articolo 1 – Indipendenza
Il Gestore della Crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.
Il Gestore della Crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.
Il Gestore della Crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.
Articolo 2 – Imparzialità
Il Gestore della Crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.
Articolo 3 – Neutralità
Il Gestore della Crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento.
Articolo 4 – Integrità
È fatto divieto al gestore della Crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.
Articolo 5 – Competenza
Il Gestore della Crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovra indebitamento.
Prima di accettare la nomina il Gestore della Crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l’incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.
Articolo 6 – Diligenza e operosità
Il Gestore della Crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.
Articolo 7 – Riservatezza
Il Gestore della Crisi ha l’obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.
Articolo 8 – Correttezza e lealtà
Il Gestore della Crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività esollecitudine.
La violazione e l’inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell’Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. Il Gestore della Crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell’Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

